Decreto Legge 26/10/2019 n. 124 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, “Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti”

In materia di D.Lgs. 231/01, si segnala quanto disposto dall’art. 39 “Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti” del Decreto Legge 26/10/2019 n. 124 “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”, che ha apportato, tra l’altro, modifiche ai reati tributari soprattutto con riferimento all’inasprimento delle pene previste dalle fattispecie incriminatrici.
In particolare al comma 2: “Dopo l’art. 25 quaterdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, è aggiunto il seguente: “Art. 25 – quinquiesdecies (Reati tributari) – 1. In relazione alla commissione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.
Al comma 3 del predetto articolo 39 si aggiunge che le disposizioni sia del comma 1 (modifiche ai reati tributari) che del comma 2 ( introduzione art. 25 quinquiesdecies nel D.Lgs. 231/01).

Con l’entrata in vigore del D.L. 124/19 e dopo le modifiche approvate dalla Camera, la responsabilità amministrativa delle società ed enti, chiamati a rispondere in caso commissione di reati tributari, risulta significativamente estesa rispetto alle previsioni originarie del provvedimento in trattazione. Si rafforza ancora di più l’esigenza di dotarsi di modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione dei reati presupposto. L’introduzione normativa nel catalogo dei reati presupposto dell’articolo Art. 25 – quinquiesdecies (Reati tributari), evidenzia la particolare attenzione del legislatore a voler chiamare a responsabilità da reato tutti quegli Enti che chiamati a rispondere di uno dei reati presupposto, non si sia dotato di un idoneo modello organizzativo.
Infatti come noto secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 231/2001, l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse, anche se non esclusivo, o a suo vantaggio (indipendentemente dalla circostanza che detto interesse si sia concretamente realizzato): a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
Secondo quanto previsto dall’art. 8 del D.Lgs 231/01, la responsabilità dell’ente sussiste anche quando la persona fisica che ha commesso il reato non sia identificata o non sia imputabile, ovvero quando il reato si estingua per causa diversa dall’amnistia.
La responsabilità dell’ente, invece, è esclusa qualora le persone ritenute responsabili dell’illecito penale abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi (art. 5, comma 2).

etica231 – Dott. Roberto Fabbroni

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