Cassazione Penale, 19 novembre 2019 n. 48779-19 sul tema “Onere del datore di lavoro controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli” – D.lgs. 231/2001.

La Cassazione conferma che è onere del datore di lavoro controllare che il preposto, nell’esercizio dei compiti di vigilanza affidatigli, si attenga alle disposizioni di legge e a quelle, eventualmente in aggiunta, impartitegli; sicché, qualora nell’esercizio dell’attività lavorativa si instauri un modus operandi “contra legem”, che potrebbe comportare pericoli per gli addetti, in caso di infortunio del dipendente la condotta del datore di lavoro che sia venuto meno ai doveri di formazione e informazione del lavoratore e che abbia omesso ogni forma di sorveglianza e di tempestivo intervento circa la pericolosa prassi operativa instauratasi, configura il reato di lesione colposa aggravato dalla violazione delle norme.

Per l’effetto,  conferma  la condanna della società per il reato di cui all’art. 25 septies D. Lgs. n. 231/2001, in relazione al reato di cui all’art. 590 c.p., co. 1 e 3, per l’omessa predisposizione e attuazione di un modello di organizzazione e gestione al fine di prevenire la commissione di delitti di lesioni colpose derivanti dalla violazione delle norme antinfortunistiche a vantaggio della società.

In particolare, con riferimento alla posizione della società, la sentenza in commento richiama una serie di principi di diritto in tema di responsabilità degli enti, precisando che i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d’evento, devono essere riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico. È fuor di dubbio che la morte o le lesioni del dipendente in conseguenza di violazioni di norme antinfortunistiche non costituiscano un vantaggio per la società, ma è innegabile che un vantaggio possa essere rappresentato dal risparmio di tempo o di costi necessari per adeguarsi alla normativa. Nel caso di specie, è stato provato che la società ha risparmiato  sia i costi connessi alla mancata attuazione della procedura corretta, sostituita dalla prassi pericolosa che realizzava un procedimento rapido che accelerava i tempi di produzione; che quelli connessi ad un’adeguata attività di formazione ed informazione dei lavoratori.

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etica231 – Avv. Vera Valente

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