Ecco il testo della relazione illustrativa alle modifiche normative che recepiranno tra i reati presupposto quelli tributari in attuazioen della Direttiva 2017/1371/UE (nota come Direttiva PIF) .
Relazione illustrativa
La proposta appare funzionale all’introduzione, attraverso quattro interventi, di strumenti volti a rafforzare ed a razionalizzare la risposta sanzionatoria che l’ordinamento prefigura di fronte ai reati tributari.
Si tratta, in primo luogo, di interventi volti a rendere applicabili in tale settore specifico del diritto penale misure e sanzioni di natura patrimoniale: in questo senso si orientano le norme volte a rendere applicabile in materia istituti quali il sequestro e la confisca per sproporzione a colui che sia stato condannato per delitti tributari e la norma volta a consentire al giudice penale di secondo grado di disporre la confisca anche nel caso di estinzione del reato.
In secondo luogo si opera, rendendolo particolarmente rigoroso, sull’apparato sanzionatorio propriamente penale con le modifiche al decreto legislativo n. 74 del 2000 con un complessivo aumento dei limiti edittali ed una riduzione delle soglie di rilevanza penale delle violazioni fiscali.
L’intervento sul decreto legislativo n. 231 del 2001, infine, persegue entrambe le finalità : si introduce da un lato il sistema della responsabilità degli enti da reato tributario e si rafforza, in tal modo, il quadro degli strumenti di intervento patrimoniale con applicazione del sequestro e della confisca, anche per equivalente, in danno della persona giuridica, di solito beneficiaria degli illeciti tributari ed il cui patrimonio non era direttamente aggredibile, salve le ipotesi particolari ammesse dalle più recente giurisprudenza della Corte di cassazione: casi in cui la società è un mero schermo attraverso il quale il reo agisca come effettivo titolare dei beni (Cassazione, sezione 2, 27 ottobre 2015, n. 45520) o casi individuati dalla giurisprudenza, con qualche forzatura, come ipotesi di condisca diretta (tra tutte Cassazione Sezioni Unite 30 gennaio 2014, n. 10561).
L’articolo X interviene sull’articolo 240 bis del codice penale introducendo uno strumento di contrasto di particolare rilievo, attraverso l’inserimento dei reati tributari tra i delitti presupposto per l’applicazione della confisca (e del sequestro funzionale alla medesima) “per sproporzione”. Con questa previsione, si consente il sequestro e la confisca dei beni e delle disponibilità finanziarie e patrimoniali di cui il condannato in via definitiva non sia in grado di giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo.
L’articolo XX riformula l’articolo 578 bis del codice di procedura penale affiancando, alla modifica già introdotta dalla legge n. 3 del 2019 in relazione alla confisca prevista dall’articolo 322 ter del codice penale, analoga disposizione riguardante la confisca disposta nei procedimenti per reati tributari, ai sensi dell’articolo 12 bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74. Si estendono, in tal modo, i poteri di accertamento del giudice dell’impugnazione, a fronte dell’estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, ai fini della decisione anche sulla confisca ordinata per tali reati.
Con l’introduzione della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i delitti tributari commessi nel loro interesse o a vantaggio delle medesime, l’ articolo XXX colma un vuoto di tutela degli interessi erariali che, pur giustificato da ampi settori della dottrina con la necessità di evitare duplicazioni sanzionatorie, non può più ritenersi giustificabile sia alla luce della più recente normativa eurounitaria sia in ragione delle distorsioni e delle incertezze che tale lacuna aveva contribuito a generare nella pratica giurisprudenziale.
Dal primo punto di vista, la direttiva in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (direttiva UE 2017/1371) ha previsto, infatti, all’articolo 6, che dovrà ritenersi responsabile anche la persona giuridica che abbia tratto beneficio dalla consumazione dei reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione, ove i reati stessi siano stati commessi dai soggetti apicali dell’ente o da sottoposti con omissione dei controlli da parte dei vertici. Ebbene, tra i reati che la direttiva individua tra quelli contro gli interessi finanziari dell’Unione sono incluse le gravi frodi IVA che, dunque, devono essere incluse tra i reati presupposto della responsabilità delle persone giuridiche.
L’introduzione, nel corpo del decreto legislativo n. 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, dell’articolo 25 quaterdecies sui delitti tributari risponde, dunque, ad una precisa indicazione del legislatore eurounitario il quale indica nelle gravi frodi IVA la soglia minima di tutela, ferma la facoltà per i legislatori nazionali “di mantenere in vigore o adottare norme più rigorose ” (Considerando 16 della direttiva).
Nel valutare il sistema penale interno di repressione delle condotte lesive degli interessi tributari pubblici, considerazioni di equitĂ e ragionevolezza rendono opportuna la scelta di prevedere la responsabilitĂ degli enti non solo nei casi di violazioni penali in materia di imposta sul valore aggiunto ma anche – seguendo il parallelismo fatto proprio dal legislatore interno del 2000 – quelle in materia di imposta sui redditi. Allo stesso modo, in un sistema come quello interno, che attraverso le soglie di punibilitĂ limita la rilevanza penale delle violazioni tributarie a quelle maggiormente lesive, non appare conforme al sistema limitare la responsabilitĂ degli enti alle sole violazioni che abbiano comportato un profitto di rilevante entitĂ in danno dell’erario.
L’introduzione della norma, inoltre, consentirà di superare le incertezze interpretative manifestatesi in giurisprudenza sull’applicabilità della disciplina del decreto legislativo 231/2001 ai delitti tributari ove i medesimi siano reati scopo dell’associazione per delinquere (in relazione alla quale è prevista la responsabilità delle persone giuridiche) o reati presupposto dei delitti di riciclaggio o autoriciclaggio, nonché in materia di rapporti tra gli stessi delitti e reati, quali la truffa ai danni dello Stato o le false comunicazioni sociali, per i quali sia chiamata a rispondere anche la persona giuridica nell’interesse della quale sono stati commessi. Allo stesso tempo, come accennato in precedenza, la norma consentirà di superare le incertezze giurisprudenziali e le aperture interpretative sulla sequestrabilità e confiscabilità (anche per equivalente) del profitto del delitto tributario ove lo stesso sia rifluito nelle casse della persona giuridica a beneficio della quale il delitto sia stato commesso.
L’articolo XXXX,
attraverso l’aumento dei limiti edittali e la riduzione delle soglie di
punibilitĂ attualmente vigenti, si propone il rafforzamento complessivo del
sistema delineato dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ampliando gli
strumenti penali di repressione dei fenomeni di evasione delle imposte dirette
e sul valore aggiunto. Il complessivo inasprimento del trattamento
sanzionatorio ha consigliato di introdurre, per i reati in relazione ai quali
non sono previste soglie di punibilitĂ (articoli 2 e 8), ipotesi attenuate ove
l’evasione abbia dimensioni modeste.
ART. X
(Modifiche al codice penale)
- Al comma 1 dell’articolo 240 bis del codice penale dopo le parole: «o di eversione dell’ordine costituzionale,» sono inserite le seguenti: «o per taluno dei delitti di cui al titolo II del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,».
ART. XX
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. L’articolo 578 bis, comma 1, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: «1. Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell’articolo 240-bis del codice penale e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dagli articoli 322-ter del codice penale e 12-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull’impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilitĂ dell’imputato.»
ART. XXX
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»)
1. Dopo l’articolo 25 terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il
seguente: «25 quaterdecies. Reati tributari. – 1. In relazione alla commissione dei delitti
previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all’ente le seguenti
sanzioni pecuniarie:
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 2, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall’articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall’articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall’articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall’articolo 8, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili previsto dall’articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- per il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate previsto dall’articolo 10 bis, la sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
- per il delitto di omesso versamento di IVA previsto dall’articolo 10 ter, la sanzione pecuniaria fino a 200 quote;
- per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte previsto dall’articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità , la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).».
ART. XXXX
(Modifiche al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell’articolo 9 della legge
25 giugno 1999, n. 205»)
1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
- all’articolo 2, comma 1, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle parole «quattro a otto»;
- all’articolo 2, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente. «2 bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da 1 anno e sei mesi a 6 anni»;
- all’articolo 3, comma 1, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle parole «tre a otto»;
- all’articolo 4, comma 1, le parole «uno a tre» sono sostituite dalle parole «due a cinque»;
- all’articolo 4, comma 1 lettera a), la parola «centocinquantamila» è sostituita dalla parola «centomila»;
- all’articolo 4, comma 1 lettera b), la parola «tre» è sostituita dalla parola «due»;
- il comma 1 ter dell’articolo 4 è abrogato;
- all’articolo 5, comma 1, le parole «da un anno e sei mesi a quattro» sono sostituite dalle parole «due a sei»;
- all’articolo 5, comma 1 bis, le parole «da un anno e sei mesi a quattro» sono sostituite dalle parole «due a sei»;
- all’articolo 8, comma 1, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle parole «quatto a otto»;
- all’articolo 8, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente. «2 bis. Se l’importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d’imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni»;
- all’articolo 10, le parole «un anno e sei mesi a sei» sono sostituite dalle parole «tre a sette»;
- all’articolo 10 bis, la parola «centocinquantamila» è sostituita dalla parola «cinquantamila»;
- all’articolo 10 ter, la parola «duecentocinquantamila» è sostituita dalla parola «centomila».