Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 Attuazione della direttiva PIF – Aggiornamento del catalogo dei reati presupposto

In attuazione della legge delega n. 117/19 nella seduta notturna del consiglio dei ministri del 7 luglio è stata approvata in via definitiva la direttiva UE 2017/137 sulle “frodi IVA”, entrando così in vigore nel nostro ordinamento la direttiva c.d. PIF relativa alla lotta contro le frodi “che ledono gli interessi finanziari dell’UE”.

Infatti, il testo di legge introduce alcune importanti modifiche al codice penale finalizzate a prevedere, un aumento della pena edittale quando l’azione criminosa, in relazione a specifiche fattispecie di reato, è finalizzata a ledere interessi finanziari dell’UE e il danno o il profitto siano superiori a € 100.000,00.

In particolare, sono attinti dall’intervento normativo:

  • alcune norme del codice penale, e, nello specifico, gli artt. 316 (Peculato mediante profitto dell’errore altrui), 316-ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 319-quater (Induzione indebita a dare o promettere utilitĂ ), 322-bis (Peculato, concussione, induzione a dare o promettere utilitĂ , corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle ComunitĂ  europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle ComunitĂ  Europee e di Stati esteri), 640  (Truffa);
  • l’art. 6 del D.Lgs 74/2000 che riconosce rilevanza al tentativo nel caso in cui siano posti in essere atti diretti a commettere delitti di dichiarazione fraudolenta e infedele nel territorio di altro Stato membro dell’UE, al fine di evadere l’IVA per un valore non inferiore a 10 milioni di euro (salvo che il fatto integri il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti), mentre, la medesima fattispecie continua a non essere punita a titolo di tentativo quando commessa nel territorio italiano;
  • l’art. 295 DPR 43/73 che introduce un aggravamento della pena per il reato di contrabbando (pure parzialmente depenalizzato dalla Legge n. 8/2016) quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a una certa soglia.

Ma, soprattutto, la direttiva PIF, completando il percorso avviato con l’introduzione dei reati tributari nel catalogo dei reati presupposto (art. 25-quinquiesdecies) di cui al D.Lgs 231/2001, modifica ancora una volta e arricchisce il catalogo dei medesimi reati, ampliando gli ambiti di applicazione della responsabilità amministrativa degli enti per quei reati che “ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea” e commessi da soggetti apicali o sottoposti che agiscano nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso.

Con il nuovo decreto viene ulteriormente modificato il D.Lgs 231/01.

  1. Viene introdotto il comma 1-bis all’art. 25-quinquiesdecies, con la previsione un aumento della sanzione pecuniaria in tutte le ipotesi in cui i previsti reati tributari presupposti siano commessi “nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro”;
  2. Viene aggiunto l’art. 25-sexiesdecies (Contrabbando) tra i reati presupposto, prevedendo per l’ente una sanzione pecuniaria fino a 200 quote e l’applicazione delle misure interdittive del divieto di contrarre con la PA e dell’esclusione dalle agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi e del divieto di pubblicizzare beni e servizi;
  3. Infine, vengono riformati gli artt. 24 e 25, in materia di reati contro la PA, con la modifica della rubrica e il riferimento all’Unione Europea, l’inserimento tra i reati presupposto della Fronde nelle pubbliche forniture di cui all’art. 356 c.p. e delle frodi nel settore agricolo (ex art. 2 legge 898/1986), del peculato (art. 314 cp) e dell’abuso d’ufficio (art. 323 c.p.).

Un’osservazione si impone. Dalla interpretazione letterale dell’art. 25, cosi come riformato, si evince che i reati di peculato e abuso d’ufficio entrerebbero nel catalogo dei reati presupposto solo ed esclusivamente in relazione a fatti che offendono gli interessi finanziari dell’UE e non in via generale.

Sembra, quindi, sia stata tenuta in considerazione l’osservazione espressa dalla 2a Commissione Giustizia del Senato, che aveva lamentato un ampliamento eccessivo del novero dei reati presupposto rispetto ai criteri indicati dalla Legge di delegazione europea del 2018, invitando il Governo, nell’esercizio della delega a limitare, ai fini della responsabilitĂ  dell’ente ex D.lgs. n. 231/2001, la rilevanza di questi reati ai soli casi in cui siano realizzati a danno dell’Unione europea.

etica231 – Avv. Mariapia Locaputo

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