In questo recentissimo arresto, del 27 gennaio u.s., la Suprema Corte di Cassazione torna sulla definizione dei requisiti dell’interesse e del vantaggio indicati dall’art. 5 del D. lgs. 231/2001 e sulla loro conciliabilitĂ con la natura colposa dell’addebito ed approfondisce altresì la questione dei modelli di organizzazione aziendale idonei a prevenire illeciti ambientali.
La Corte disattende innanzitutto la tesi difensiva, imperniata sulla “incompatibilitĂ logica tra necessaria sussistenza dei requisiti dell’interesse o del vantaggio, da una parte, e natura colposa del reato-presupposto”, confermando che essi, nei reati colposi d’evento, vanno di necessitĂ riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico (Conf. SS.UU. sent. n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn), sicchĂ© è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare sia posta in essere «per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell’ente».
Questo assunto è stato ribadito più volte in relazione ai reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro.
Ciò premesso, la Corte di Cassazione applica ora i medesimi principi anche ai reati ambientali di natura colposa, introdotti, per il tramite dell’art. 25 undecies, nell’elenco dei reati-presupposto della responsabilitĂ amministrativa dell’ente e, specificamente, alla fattispecie di cui all’art. 452 quaterdecies c.p.
Anche con riguardo ad esso, infatti, a maggior ragione trattandosi di reato di mera condotta, l’interesse e il vantaggio vanno individuati sia nel risparmio economico per l’ente determinato dalla mancata adozione di impianti o dispositivi idonei a prevenire il superamento dei limiti tabellari, sia nell’eliminazione di tempi morti cui la predisposizione e manutenzione di detti impianti avrebbe dovuto dare luogo, con economizzazione complessiva dell’attivitĂ produttiva.
La Corte conferma che, nel caso in esame, la mancata predisposizione di cautele atte ad evitare la commissione del reato ambientale, ad esempio attraverso la predisposizione di strumenti finalizzati alla prevenzione dell’inquinamento, ovvero la sostituzione delle tubature o l’aggiornamento tecnologico degli impianti, si inserisce all’interno di scelte aziendali consapevoli e chiarisce che la mancanza di linee guida che, sulla scorta di quanto specularmente stabilito dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro, funzionino da riferimento per modelli di organizzazione aziendale, non può in alcun modo ostare alla configurabilitĂ dell’illecito amministrativo.
etica231 – Avv. Vera Valente