Nota a Sent. Corte Appello Bari, 2019. n. 3933

La Corte di Appello di Bari ha di recente confermato la natura autonoma della responsabilità dell’ente, con una pronuncia che ha consentito di ripercorrere tutti gli elementi fondamentali del sistema normativo introdotto dal D.lgs. 231/2001, quale tertium genus compatibile con i principi di costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza.

In particolare, la Corte perviene ad accertare la sussistenza del criterio di addebito oggettivo, dell’interesse o vantaggio dell’ente, distinguendoli, l’uno nella proiezione finalistica della condotta dell’autore del reato, finalizzata allo scopo di determinare un beneficio alla società, da valutarsi esclusivamente ex ante, a prescindere dal conseguimento o meno di detto beneficio e, l’altro, nell’effettivo conseguimento di una utilità da parte della società, da accertare ex post, indipendentemente dal fine perseguito dall’autore del reato.

Nel caso concreto sottoposto alla sua attenzione, li ravvisa entrambi sussistenti. Da un lato, infatti, il reato presupposto di cui all’art. 640 bis c.p. è stato commesso nell’interesse della società, atteso che la società medesima è stata costituita in funzione dell’ottenimento del denaro pubblico ottenuto mediante la condotta truffaldina e che ha cominciato ad operare proprio grazie al finanziamento pubblico oggetto della condotta illecita. Il reato, peraltro, è stato realizzato senz’altro a vantaggio della società medesima, che ha tratto ingenti ed indebiti finanziamenti agevolati, mediante la liquidità ottenuta grazie alla condotta illecita posta in essere dai suoi organi apicali e l’ulteriore illecito incremento delle proprie disponibilità finanziarie con aumenti di capitale che traevano alimento esclusivo dal reimpiego della stessa condotta truffaldina.

Quanto all’onere della prova ed al criterio soggettivo, conformemente all’insegnamento delle Sezioni Unite, la Corte ha confermato altresì che grava sulla pubblica accusa l’onere di dimostrare l’esistenza dell’illecito, mentre in capo all’ente incombe l’onere, con effetti liberatori, di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati delle medesima specie di quello in concreto verificatosi.

Infine, la Corte ha concluso che, proprio sulla scorta della natura diretta e propria della responsabilità dell’ente, essa non è esclusa dalla declaratoria di intervenuta prescrizione del reato presupposto, atteso che il giudice deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità della persona giuridica.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy